Sez. 2 - , Sentenza n. 4921 del 19/01/2021 Cc. (dep. 08/02/2021) Rv. 280614 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Obbligo di notifica alla persona offesa ex art. 299-bis cod. proc. pen. – Nozione di delitti commessi con violenza alla persona - Criteri di individuazione – Necessario pregresso rapporto personale tra autore e persona offesa - Esclusione Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen., non richiede la sussistenza di un pregresso ed accertato rapporto personale tra autore e vittima, rilevando come elemento di discrimine esclusivamente la nozione di "violenza alla persona". (Fattispecie in tema di estorsione aggravata dal metodo mafioso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)