Sez. 2 - , Sentenza n. 17335 del 28/03/2019 Cc. (dep. 19/04/2019) Rv. 276953 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Obbligo di notifica alla persona offesa – Nozione di delitti commessi con violenza alla persona - Criteri di individuazione - Pericolo di recidiva “personale” per la vittima - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva "personale" per la vittima. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la relazione intercorrente tra autore e vittima che giustifica il sacrificio del diritto dell'indagato ad una rapida definizione dell'incidente cautelare a vantaggio del diritto della persona offesa a fornire il suo contributo alle decisioni in tema di libertà, è quella in cui quest'ultima presenti un rischio "personale", candidandosi ad essere nuovamente vittima dello stesso autore del reato per cui si procede).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)