Sez. 2, Sentenza n. 36680 del 04/05/2017 Cc. (dep. 24/07/2017) Rv. 270640 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Custodia cautelare in carcere - Procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona - Onere della notificazione dell'istanza de libertate allla persona offesa o al suo difensore - Nozione di delitti commessi con violenza alla persona - Individuazione - Direttiva 2012/29/UE recante norme a protezione delle vittime di reato - Rilevanza - Criterio interpretativo.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
La nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore nell'art. 299, comma secondo-bis, cod. proc. pen. al fine di individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma terzo, sulla scorta del criterio interpretativo costituito dai principi espressi dalla direttiva 2012/29/UE (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), evoca tutti i delitti maturati nell'ambito di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete possibilità di intimidazione o di ritorsioni, circostanze che permettono di individuare un fondamento razionale alla norma, tale da giustificare la compressione dei diritti processuali dell'indagato sottoposto a limitazione della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 25/10/2012 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)