Sez. 6 - , Sentenza n. 9529 del 05/11/2020 Cc. (dep. 10/03/2021) Rv. 281045 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Obbligo di notifica alla persona offesa – Nozione di delitti commessi con violenza alla persona - Criteri di individuazione - Pericolo di recidiva “personale” per la vittima - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di configurare un pericolo di recidiva specificamente riferita alla vittima, in considerazione della esistenza di relazioni qualificate, preesistenti, anche di carattere affettivo, con l'autore del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che solo una relazione così connotata giustifica la necessità di bilanciare i diritti tra vittima e accusato, ovvero di contemperare il diritto dell'indagato ad una rapida definizione dell'incidente cautelare con quello dell'offeso a fornire il proprio contributo in ordine alle decisioni sulla libertà).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)