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Sez. 3, Sentenza n. 47902 del 18/07/2017 Ud. (dep. 18/10/2017) Rv. 271446 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Successione di leggi nel tempo - Modifiche apportate dall'art. 3 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 - Fatti pregressi - Normativa applicabile - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271446-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)