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Sez. 1, Sentenza n. 39128 del 17/09/2003 Cc. (dep. 16/10/2003) Rv. 225996 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Tempestività - Causa di ricusazione divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 38 comma 1 cod. proc. pen. - Espressione "divenuta nota" - Significato.
Stato
decisa il 2003-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225996-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Ai fini della valutazione di tempestività della dichiarazione di ricusazione, allorché la causa di quest'ultima sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., la locuzione "divenuta nota" che figura nel comma successivo di tale articolo non può essere interpretata come potenziale conoscibilità della causa medesima, ma deve essere intesa come conoscenza reale di essa da parte del titolare del potere di ricusare; conseguentemente l'eventuale conoscenza effettiva del solo difensore della parte, sprovvisto di autonoma legittimazione alla dichiarazione di ricusazione, non comporta decadenza della parte dalla facoltà di proporla.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)