Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 26/04/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205175 - 01
Difesa e difensori - In genere | Adesione del difensore allo sciopero di categoria - Legittimo impedimento - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di sospensione di termini di custodia cautelare.
Difesa e difensori - In genere
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'associazione di categoria non costituisce legittimo impedimento a norma dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. Ne consegue che il rinvio del dibattimento riconducibile a tale avvenimento legittima la sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'adesione del difensore allo sciopero di categoria non può configurarsi come legittimo impedimento che, nella prospettiva dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., è impedimento a comparire e si ricollega a situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del soggetto "impedito", mentre l'astensione dallo svolgimento delle attività difensive in udienza costituisce una libera scelta del difensore, il quale non è affatto impedito a comparire, ma manifesta espressamente - o tacitamente, rimanendo assente - la volontà di aderire alla proclamata astensione. Sicché tale adesione deve essere inquadrata nella nozione di abbandono della difesa, sia pure giustificato come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che non fa venir meno definitivamente l'assistenza fiduciaria, rendendo, invece, operante la previsione dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., sicché il giudice deve designare un sostituto del difensore di fiducia, ove immediatamente reperibile. Di conseguenza, il rinvio dell'udienza non discende da una diretta applicazione dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., ma dalla verificata assoluta impossibilità di assicurare la necessaria assistenza difensiva in udienza all'imputato per la non immediata reperibilità di un difensore che possa essere designato come sostituto). (V. Corte Cost. 27 maggio 1996 n. 171).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)