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Sez. 6, Sentenza n. 23826 del 30/03/2004 Cc. (dep. 24/05/2004) Rv. 230000 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - IN GENERE | Applicazione simultanea di diverse misure non detentive fuori dai casi espressamente previsti dalla legge - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230000-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, l'applicazione congiunta di misure coercitive tra loro compatibili deve ritenersi consentita anche fuori dalle ipotesi disciplinate dagli art. 276 (trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura precedentemente imposta) e 307 cod. proc. pen. (provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza termini), posto che la legge impone l'adozione del trattamento meno affettivo tra quelli idonei ad assicurare le esigenze cautelari del caso di specie, e che la combinazione tra i vincoli derivanti da più misure può consentire la rinuncia a provvedimenti di tipo custodiale altrimenti necessari. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la previsione di cui al comma primo-bis dell'art. 307 cod. proc. pen. - introdotta con l'art. 2 del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con mod. dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4, e relativa al cumulo di misure con riguardo ai gravi reati elencati alla lett. a) del comma secondo dell'art. 407 - si giustifica per l'esigenza di contenere le limitazioni imposte a chi abbia già subito la massima restrizione di libertà per l'intero tempo consentito dalla legge, e non quale deroga ad un preteso divieto generale di applicazione simultanea delle misure non detentive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 2 com. 6, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)