Sez. 4, Sentenza n. 32944 del 23/02/2005 Cc. (dep. 06/09/2005) Rv. 231725 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - IN GENERE | Non detentive - Applicazione simultanea - Fuori dai casi previsti - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pure siano tra loro astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o l'obbligo di dimora, di cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)