Sez. 3, Sentenza n. 43972 del 27/10/2005 Cc. (dep. 02/12/2005) Rv. 233123 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Facoltà del giudice di applicazione congiunta di misure coercitive nei casi previsti dall'art. 307, comma primo bis, cod. proc. pen. - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari, nel caso previsto dal comma primo bis dell'art. 307 cod. proc. pen., il giudice nel disporre nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini le misure cautelari ha la facoltà di applicarle anche cumulativamente, fornendo adeguata motivazione dell'esercizio di tale potere discrezionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 2 com. 6, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)