Sez. 5, Sentenza n. 18104 del 11/04/2006 Ud. (dep. 24/05/2006) Rv. 233653 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Nuove disposizioni di cui alla L. n. 46 del 2006 - Mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Con riferimento a altri atti del processo specificamente indicati - Riferibilità ai soli atti dai quali deriva un obbligo di pronuncia del giudice di merito.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo lett. e), cod.proc.pen., ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio di motivazione possa essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame va interpretata come relativa solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)