Sez. 4, Sentenza n. 18135 del 09/02/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247533 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Fatto diverso - Risultato e non rilevato nel dibattimento - Obbligo del giudice di appello di annullare la sentenza di primo grado e di ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero - Fondamento.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
La diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato deve essere rilevata dal giudice d'appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando essa sia risultata nel giudizio d'appello, e in quest'ultimo caso, in applicazione analogica dell'art. 604, comma primo, cod. proc. pen., il giudice deve annullare la sentenza di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)