Sez. 3, Sentenza n. 746 del 31/01/1984 (Rv. 432995 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI VENDITA DELLE ERBE - AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - DISTINZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI VENDITA DELLE ERBE - AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - DISTINZIONE - CRITERI.*
Ai fini della distinzione tra il contratto di vendita di erbe e il contratto di affitto di terreno pascolativo, assume decisivo rilievo lo scopo perseguito dalle parti che, nel primo caso, è diretto solo alla alienazione dell'erba prodotta dal fondo e considerata come bene distinto dal terreno, con la conseguente limitazione dell'attività dell'acquirente alla mera raccolta di essa restando estranea all'economia del contratto la gestione produttiva del fondo; nel secondo caso, invece, l'intento delle parti è diretto al godimento del terreno pascolativo, nel senso che il diritto dell'affittuario di far propria l'erba si inquadra in una gestione produttiva del fondo, che esso è libero di organizzare a suo piacimento, sicché l'uso del fondo stesso costituisce il mezzo indispensabile per l'Esercizio dell'attività produttiva. (Conf 836/83, mass n 425591; (Conf 5075/81, mass n 415872; (Conf 2173/80, mass n 405838; (Conf 5815/79, mass n 402470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)