Sez. 3, Sentenza n. 6043 del 15/10/1986 (Rv. 448373 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - VENDITA DI ERBE O CONTRATTO DI PASCIPASCOLO - ESTREMI - CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - DISTINZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - VENDITA DI ERBE O CONTRATTO DI PASCIPASCOLO - ESTREMI - CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - DISTINZIONE.*
Al fine della qualificazione del contratto come vendita di erbe (cosiddetto "contratto di pascipascolo"), è essenziale che esso abbia ad oggetto l'attribuzione delle erbe entro i limiti di quantità determinata dalla loro crescita spontanea, ovvero entro i limiti di tempo espressamente determinati. In tale rapporto, l'unica attività consentita all'acquirente è quella della apprensione delle erbe, mentre l'uso del fondo rappresenta soltanto lo strumento di tale utilizzazione, senza che sussista quella illimitata gestione produttiva che costituisce il tratto distintivo del contratto di affitto di terreno pascolativo. (Conf 4050/86, mass n 446859; (Conf 5359/85, mass n 442595; (Conf 746/84, mass n 432995; (Conf 5075/81, mass n 415872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)