Sez. U, Sentenza n. 366 del 30/06/1999 (Rv. 528103 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Criteri di collegamento ai sensi della convenzione di Bruxelles - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Domanda di risoluzione di contratto di vendita in esclusiva di macchinari forniti da società italiana a società francese con obbligo di vendita in Francia - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità alla legge applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito; ne consegue che, in ipotesi di controversia tra una società italiana ed una francese legata da un contratto di vendita in esclusiva prevedente la fornitura di macchinari da parte della società italiana alla francese, con l'obbligo di quest'ultima di vendere i macchinari in Francia, la cognizione della domanda di risoluzione del contratto proposta contro la società francese è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano. (Nella specie, trattavasi di contratto preliminare di vendita in esclusiva, ma con effetti prodromici del definitivo, perciò prevedente che, anche prima della stipula del definitivo, fossero rimessi alla società francese alcuni macchinari per la vendita in Francia).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)