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Sez. 2, Sentenza n. 636 del 24/02/1968 (Rv. 331804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE- INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - NOZIONE - EROGAZIONI OBBLIGATORIE E CONTINUATIVE - VALORE.*
Stato
decisa il 1968-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA- DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE- INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - NOZIONE - EROGAZIONI OBBLIGATORIE E CONTINUATIVE - VALORE.*

Il concetto di rimborso spese, cui fa riferimento l'art. 2121 cod. civ. postula una spesa effettivamente sostenuta per conto del datore di lavoro, il quale, percio, e tenuto a rimborsarla al dipendente che l'ha fatta. Quando, al contrario, l'erogazione assuma nell'economia del contratto di lavoro carattere obbligatorio e continuativo, allora non si puo piu parlare di rimborso spese, dovendo invece la erogazione considerarsi come ulteriore compenso destinato a concorrere all'adeguamento della retribuzione del lavoratore alle sue reali esigenze di vita ed in questo caso, anche di tale compenso deve tenersi conto nella Determinazione della retribuzione, posto che questa comprende non solo lo stipendio, ma ogni altra prestazione accessoria, cui l'imprenditore e tenuto, a carattere continuativo, verso il dipendente al fine di assicurargli una esistenza confacente e dignitosa. (V. 2385-66, massima n. 324624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)