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Sez. 1, Sentenza n. 3088 del 09/05/1986 (Rv. 446096 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IVA - SANZIONE PECUNIARIA - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIFETTO DEL PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE ALLA DATA DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446096-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IVA - SANZIONE PECUNIARIA - CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIFETTO DEL PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE ALLA DATA DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*

Anche in tema di violazione delle norme sull'IVA, il procedimento ed il conseguente atto irrogativo della sanzione pecuniaria hanno la funzione di determinare, nei suoi termini anche quantitativi (in relazione a criteri di stretta legalità), l'obbligazione pecuniaria che trova origine in un fatto costitutivo precedente, cioè nel comportamento commissivo od omissivo integrante la infrazione medesima. Pertanto, in ipotesi di fallimento dell'autore di quella violazione, il relativo credito dell'amministrazione finanziaria è ammissibile al passivo fallimentare anche se alla correlativa data non sia stato ancora emesso il provvedimento irrogativo della sanzione, purché, all'atto della dichiarazione di fallimento, si sia già consumato l'illecito tributario, momento in cui si realizza la fattispecie costitutiva del diritto di credito da far valere in concorso con gli altri creditori. (V 5980/85, mass n 443131; (Conf 3273/84, mass n 435309; (Conf 1867/84, mass n 433945; (Conf 5552/83, mass n 430495).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)