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Sez. U, Sentenza n. 3248 del 19/04/1990 (Rv. 466721 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTI DI LAVORO STIPULATI DA CONSOLE STRANIERO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466721-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTI DI LAVORO STIPULATI DA CONSOLE STRANIERO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*

Ai sensi della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 ratificata in Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804, sono sottratte alla giurisdizione del giudice italiano le controversie relative a rapporti di lavoro istituiti da un console straniero per l'organizzazione ed il funzionamento del suo ufficio in Italia ed implicanti l'attribuzione di mansioni, non meramente subalterne d'ordine ma di concetto, per compiti di cooperazione e collaborazione qualificata (funzionari ed impiegati consolari), utilizzate per i fini propri di detto ufficio e riferibili all'attività pubblicistica del consolato. (nella specie, le Sezioni Unite della suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia relativa al rapporto di lavoro di un'impiegata del consolato della Repubblica dominicana con riguardo alle pretese retributive in riferimento alle mansioni di interprete, traduttrice, addetta alla corrispondenza, alla cassa, all'espletamento di attività bancaria ed altro rivendicate dalla stessa). (Conf 3007/77, mass n 386569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 24/04/1963, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)