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Sez. L, Sentenza n. 4347 del 01/07/1986 (Rv. 447114 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE ED ACCERTAMENTI DEL MEDICO DI CONTROLLO - GIUDIZIO DI MAGGIORE ATTENDIBILITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447114-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE ED ACCERTAMENTI DEL MEDICO DI CONTROLLO - GIUDIZIO DI MAGGIORE ATTENDIBILITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

Il prestatore di lavoro, assente per malattia, ha l'Obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di infermità (o il prolungamento della medesima) e di giustificarlo con certificato medico, in modo da rendere possibile allo stesso datore di lavoro l'effettuazione del controllo, attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, come prescritto dall'art. 5, secondo comma, dello statuto dei lavoratori. Nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo o da altro sanitario appositamente delegato, il giudice del merito ha il compito di stabilire (anche avvalendosi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge e con giudizio che è insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile. (V 3587/85, mass n 441197; (V 2572/82, mass n 440379; (Conf 5969/82, mass n 423716; (Conf 5317/79, mass n 401914, sulla prima parte; (Conf 2500/79, mass n 398823, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)