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Sez. L, Sentenza n. 1829 del 17/03/1986 (Rv. 445131 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - OGGETTO - INTERA AZIENDA O RAMO O DIPENDENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUBINGRESSO DELL'ACQUIRENTE NELLA POSIZIONE DELL'ALIENANTE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, DA PARTE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI CON ALTRI QUATTORDICI SOGGETTI, DI UNA NUOVA SOCIETÀ PER AZIONI CON CONFERIMENTO DI CAPITALI E NON DI COMPLESSI AZIENDALI.*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445131-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - OGGETTO - INTERA AZIENDA O RAMO O DIPENDENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUBINGRESSO DELL'ACQUIRENTE NELLA POSIZIONE DELL'ALIENANTE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, DA PARTE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI CON ALTRI QUATTORDICI SOGGETTI, DI UNA NUOVA SOCIETÀ PER AZIONI CON CONFERIMENTO DI CAPITALI E NON DI COMPLESSI AZIENDALI.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. (trasferimento dell'azienda) non è necessario che oggetto del trasferimento sia l'intera azienda o ramo o dipendenza, così come erano organizzati presso l'imprenditore alienante, potendo rimanere esclusi anche elementi essenziali, purché surrogabili, bensì che col trapasso di elementi aziendali oggettivi concorra il subingresso dell'acquirente nella possibilità di utilizzare nella relazione con i terzi in genere, e con la clientela in ispecie, la stessa posizione dello alienante mediante l'acquisita disponibilità di uno o più degli strumenti già usati per la conservazione e l'incremento di quelle relazioni. (l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la applicabilità della norma suddetta in un caso in cui una società per azioni, precedente datrice di lavoro, aveva costituito con altri quattordici soggetti - fra cui dodici società di capitali - una nuova società per azioni, conferendo, come tutti gli altri soci, capitali e non complessi aziendali, mentre come unico elemento di collegamento restava il fatto che una parte dei dipendenti della prima società era stata assunta dalla nuova società, la quale aveva ricevuto in comodato da tutte le società che avevano concorso a costituirla gli strumenti necessari per la lavorazione del vino). (V 6608/83, mass n 431331; (V 1317/83, mass n 426117; (V 147/83, mass n 424958; (V 6162/81, mass n 416942; (V 3901/78, mass n 393498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)