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Sez. L, Sentenza n. 7819 del 20/12/1986 (Rv. 449760 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - MOMENTO DELIBERATIVO E MOMENTO ATTUATIVO DELLA CONDOTTA DENUNCIATA - RILEVANZA DEL SECONDO - CONSEGUENZA - DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DI UN PRETESO ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL LAVORATORE RAGGIUNTO DAL PROVVEDIMENTO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449760-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - MOMENTO DELIBERATIVO E MOMENTO ATTUATIVO DELLA CONDOTTA DENUNCIATA - RILEVANZA DEL SECONDO - CONSEGUENZA - DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DI UN PRETESO ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL LAVORATORE RAGGIUNTO DAL PROVVEDIMENTO DEL DATORE DI LAVORO.*

Nell'ipotesi in cui la condotta denunciata ex art. 700 cod. proc. civ. abbia un momento deliberativo ed uno attuativo, che possono verificarsi in luoghi diversi, deve farsi riferimento, ai fini della Competenza territoriale per la misura d'urgenza richiesta, non al momento deliberativo della condotta denunciata, ma a quello in cui essa si estrinseca ed entra in contatto con la sfera giuridica del denunciante; pertanto nel caso in cui il provvedimento d'urgenza richiesto (ante causam) dal lavoratore consista nella domanda di sospensione dell'efficacia di un preteso illegittimo trasferimento (che diventa operante nel momento in cui raggiunge il lavoratore nel luogo in cui egli presta la sua opera), la Competenza territoriale appartiene al pretore di tale luogo e non già al pretore del luogo dove tale provvedimento sia stato adottato. (V 783/84, mass n 433014; (V 4103/84, mass n 436053; (V 3280/84, mass n 435319; (contra 910/85, mass n 439084; (contra 6412/83, mass n 431152).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)