Sez. U, Sentenza n. 1609 del 03/04/1989 (Rv. 462394 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RICHIESTO ANTE CAUSAM DAL LAVORATORE PER LA SOSPENSIONE DEL TRASFERIMENTO O DEL LICENZIAMENTO INTIMATO DAL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RICHIESTO ANTE CAUSAM DAL LAVORATORE PER LA SOSPENSIONE DEL TRASFERIMENTO O DEL LICENZIAMENTO INTIMATO DAL DATORE DI LAVORO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale del pretore per l'emissione ante causam dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., deve tenersi conto non del luogo in cui si è verificato o può verificarsi l'effetto o l'evento dannoso, ma del luogo in cui è stata posta in essere, o si teme venga posta in essere, l'Azione produttiva di danno, facendo riferimento, quando la condotta denunciata abbia un momento deliberativo ed uno attuativo, al secondo di tali momenti. Pertanto, in ipotesi di trasferimento o di licenziamento, dei quali il lavoratore subordinato chieda ante causam la sospensione in via d'urgenza, competente per territorio è il pretore del luogo in cui il lavoratore presta la propria attività, ancorché diverso da quello in cui il provvedimento è stato adottato dal datore di lavoro, rilevando quello della prestazione dell'attività lavorativa non come luogo in cui si è prodotto o può prodursi il temuto effetto od evento dannoso ma come luogo in cui si perfeziona ed attua la condotta denunciata, estrinsecandosi ed entrando in contatto con la sfera giuridica del lavoratore mediante la mancata ammissione del medesimo alla prosecuzione del lavoro nel posto in cui questo veniva prestato. (V 5266/87, mass n 453843; (V 7819/86, mass n 449760; (V 4781/86, mass n 447479; (Conf 783/84, mass n 433014; (Conf 213/80, mass n 403599; (Conf 2704/79, mass n 399028; (contra 910/85, mass n 439084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)