Sez. L, Sentenza n. 400 del 27/01/1978 (Rv. 389700 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PATTO DI ASSUNZIONE IN PROVA INSERITO IN UN CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO CON UN INVALIDO ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE - NULLITA - CONSEGUENZE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI PROVA - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PATTO DI ASSUNZIONE IN PROVA INSERITO IN UN CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO CON UN INVALIDO ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE - NULLITA - CONSEGUENZE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI PROVA - INAMMISSIBILITA.*
Il patto di assunzione in prova, inserito in un contratto di lavoro stipulato obbligatoriamente dal datore di lavoro in adempimento della legge 2 aprile 1968 n 482 sulle assunzioni degli invalidi, e nullo, e, come tale, inidoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro stesso durante il periodo della prova. Questo patto, infatti, che tende a condizionare la definitiva Costituzione del rapporto all'esito di un esperimento, diretto alla valutazione della reciproca convenienza dei contraenti, e incompatibile con la regolamentazione dettata dall'indicata legge speciale, la quale conferisce fin dall'inizio carattere di definitivita al rapporto instauratosi in suo ossequio, e sottrae al datore di lavoro ogni possibilita di scelta dell'uno o dell'altro invalido nella copertura dei posti loro riservati. (Conf 232/77, mass n 383755; (Conf 615/76, mass n 379260; (Conf 2662/75, mass n 376627; (contra 3702/77, mass n 387357).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)