Sez. L, Sentenza n. 615 del 25/02/1976 (Rv. 379260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO OBBLIGATORIAMENTE - PATTO DI PROVA - NULLITA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI ESPERIMENTO - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO OBBLIGATORIAMENTE - PATTO DI PROVA - NULLITA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI ESPERIMENTO - ILLEGITTIMITA.*
E nullo il patto di prova inserito in un contratto di lavoro stipulato obbligatoriamente dal datore di lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie di invalidi, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private: conseguentemente deve ritenersi ingiustificato, e quindi illegittimo, il recesso dal contratto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art 2096, terzo comma, cod civ durante il periodo di esperimento previsto dalla contrattazione collettiva. (V 2662/75, mass n 376627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)