Sez. L, Sentenza n. 232 del 17/01/1977 (Rv. 383755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - NULLITA - RECESSO IN COSTANZA DI TALE PATTO - ILLICEITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - NULLITA - RECESSO IN COSTANZA DI TALE PATTO - ILLICEITA.*
E nullo il patto di prova inserito in un contratto di lavoro stipulato obbligatoriamente dal datore di lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie di invalidi presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private: conseguentemente deve ritenersi ingiustificato, e quindi illecito, il recesso dal contratto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art 2096, terzo comma, cod civ, in costanza di tale patto. (Conf 615/76, mass n 379260; (Conf 2662/75, mass n 376627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)