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Sez. 5, Sentenza n. 11185 del 05/05/1998 Ud. (dep. 26/10/1998) Rv. 212130 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Fotocopia falsificata - Presentata come tale - Valore di documento - Esclusione - Reato impossibile per inesistenza dell'oggetto - Fattispecie: prova del pagamento di contributi Inps.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212130-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

Non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 cod. pen., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per se, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 cod. pen. e 2719 cod. civ. (Fattispecie di esibizione all'Inps di false fotocopie, non autenticate e disconosciute dall'Inps, di ricevute postali di versamento di somme corrispondenti al debito contestato per contributi non versati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)