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Sez. 5, Sentenza n. 7717 del 17/06/1996 Ud. (dep. 17/08/1996) Rv. 205547 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità materiale | Commessa dal privato - Fotocopia di originale - Apparenza e presentazione - Volontà dell'agente.
Stato
decisa il 1996-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205547-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità materiale

La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso è evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)