Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 29/09/2006 (Rv. 593892 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Autorizzazione a stare in giudizio - Natura - Conferimento e produzione dell'autorizzazione nelle successive fasi del giudizio e anche in quello di cassazione - Amissibilità - Limiti - Effetti - Deduzione ad opera della controparte della insussistenza delle ragioni d'urgenza per proporre l'opposizione senza autorizzazione - Inammissibilità - Fondamento - Ammissibilità della sanatoria della procura originariamente conferita dal soggetto non abilitato a rappresentare l'ente in giudizio - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta. Essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e anche nel corso del giudizio davanti alla Cassazione (sempre che non sia intervenuta nel frattempo una pronuncia del giudice di merito in ordine al riscontrato difetto di legittimazione processuale). L'autorizzazione produce l'effetto di sanare retroattivamente i vizi prodottisi nelle fasi precedenti e rimane escluso che la controparte possa dedurre l'insussistenza delle ragioni d'urgenza idonee a giustificare la proposizione dell'opposizione in difetto dell'autorizzazione dell'organo legittimato a rilasciarla, unicamente a quest'ultimo spettando la valutazione della correttezza dell'operato del rappresentante. Tale sanatoria deve ritenersi ammissibile anche in relazione a eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare l'ente in giudizio, trattandosi solo di atto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali attinenti a violazioni degli articoli 83 e 125 cod. proc. civ. Né la sanatoria può essere impedita dalla previsione dell'articolo 182 cod. proc. civ., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi. La norma va infatti riferita alle decadenze sostanziali (sancite cioè per l'esercizio del diritto e dell'azione), e non anche a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, come è dimostrato dal fatto che, in caso contrario si avrebbe l'inapplicabilità dell'articolo 182 cod. proc. civ. in tutte le ipotesi in cui - come nel rito del lavoro- le parti incorrano in decadenze processuali già nell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)