Sez. U, Sentenza n. 973 del 01/02/1997 (Rv. 502144 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione da parte del Presidente della regione - Successiva autorizzazione della Giunta regionale - Deduzione ad opera della controparte della insussistenza delle ragioni d'urgenza per proporre l'opposizione senza autorizzazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, autorizzazione che è necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e quindi anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, senza che la controparte possa dedurre l'insussistenza delle ragioni d'urgenza che abbiano indotto l'organo che rappresenta l'ente pubblico (nella specie il Presidente di una regione) a proporre l'opposizione senza essere ancora munito dell'autorizzazione dell'organo (nella specie la Giunta), al quale unicamente spetta la valutazione della correttezza dell'operato del primo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)