Sez. 2, Sentenza n. 14738 del 19/01/2017 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269430 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Mandato "processuale" ed "esecutivo" - Principio di specialità "attenuata" - Conseguenze - Reati anteriori e diversi - Procedimento in stato di libertà - Legittimità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)