Sez. 3, Sentenza n. 47253 del 06/07/2016 Ud. (dep. 10/11/2016) Rv. 268062 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Mandato "processuale" ed "esecutivo" - Principio di specialità "attenuata" - Conseguenze - Reati anteriori e diversi - Procedimento in stato di libertà in assenza del consenso dello Stato di esecuzione - Legittimità - Privazione della libertà personale - Assenso dello Stato di esecuzione - Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)