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Sez. 2, Sentenza n. 14880 del 12/12/2014 Ud. (dep. 10/04/2015) Rv. 263292 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Mandato "processuale" ed "esecutivo" - Principio di specialità - Reati anteriori e diversi - Procedimento in stato di libertà in assenza del consenso dello Stato di esecuzione - Legittimità - Misure restrittive della libertà personale - Preclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263292-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)