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Sez. U, Sentenza n. 5804 del 11/06/1998 (Rv. 516350 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio vertente sulla legittimità di operazioni elettorali del Consiglio di un ordine professionale - Scadenza del mandato - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione - Emergenza di tale circostanza nel corso del giudizio di legittimità - Potere/dovere della S.C. di dichiarare anche d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516350-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La scadenza del mandato elettorale, e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo (nella specie, Consiglio provinciale dell'ordine degli architetti), comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo scaduto, con la conseguenza che, pure se tale circostanza verificatasi in precedenza emerga solo nel corso del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)