Sez. L, Sentenza n. 708 del 28/01/1984 (Rv. 432964 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
L'esperibilità dell'Azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ. per omessa contribuzione assicurativa sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che dal medesimo momento inizia anche il decorso del relativo termine prescrizionale. (V 145/83, mass n 429954; (V 1904/82, mass n 419744; (V 6287/80, mass n 410023; (V 6568/79, mass n 403314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)