Sez. 3, Sentenza n. 4243 del 15/11/1976 (Rv. 382931 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE DELLA COSA DOPO LA DISDETTA - MANCATA MANIFESTAZIONE DI UNA VOLONTA CONTRARIA - PERMANENZA DELLA VOLONTA DI PORRE TERMINE AL CONTRATTO - ACCETTAZIONE DEGLI ULTERIORI CANONI E MANCATO RECUPERO DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE DELLA COSA DOPO LA DISDETTA - MANCATA MANIFESTAZIONE DI UNA VOLONTA CONTRARIA - PERMANENZA DELLA VOLONTA DI PORRE TERMINE AL CONTRATTO - ACCETTAZIONE DEGLI ULTERIORI CANONI E MANCATO RECUPERO DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
La rinnovazione tacita del contratto di locazione e fondata su due fatti concludenti: la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la Mancanza di una manifestazione di volonta contraria da parte del locatore. Pertanto, se il locatore, prima della scadenza, abbia manifestato espressamente, con la disdetta, la sua volonta di porre termine al contratto, la mancata manifestazione, dopo la scadenza del contratto, di una volonta contraria all'ulteriore permanenza del conduttore nella detenzione della cosa, non puo essere interpretata come manifestazione di consenso, sia pure tacita, a tale permanenza, occorrendo, perche tale effetto si verifichi, un nuovo comportamento positivo, in senso contrario, da parte del locatore stesso. A tal fine non e sufficiente che il locatore, dopo la scadenza, abbia accettato ulteriori canoni e non abbia proceduto all'immediato recupero dell'immobile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)