Sez. 3, Sentenza n. 6456 del 29/10/1983 (Rv. 431192 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DALL'ALLOGGIO DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA LOCAZIONE - CONSEGUENTE SCISSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CON PERMANENZA DEGLI ALTRI COMPONENTI NELL'ALLOGGIO MEDESIMO - DIRITTO ALLA PROROGA IN FAVORE DI COSTORO - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DALL'ALLOGGIO DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA LOCAZIONE - CONSEGUENTE SCISSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CON PERMANENZA DEGLI ALTRI COMPONENTI NELL'ALLOGGIO MEDESIMO - DIRITTO ALLA PROROGA IN FAVORE DI COSTORO - CONDIZIONI.*
Agli effetti della legislazione vincolistica sulle locazioni di immobili urbani - come pure, analogamente, con riferimento alla legge 27 luglio 1978 n. 392 - seppure la scissione del nucleo familiare, determinata dall'allontanamento del componente della famiglia locatario dell'appartamento, non può pregiudicare gli altri componenti del nucleo conviventi nello stesso alloggio, è tuttavia necessario, perché costoro possano godere dei benefici previsti dalla citata legislazione, che il conduttore abbia posto in risalto, al momento della conclusione del contratto, il loro comune interesse a partecipare di fatto ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione. (V 5870/81, mass n 416610; (V 1675/80, mass n 405285; (V 1501/79, mass n 397852; (Conf 5298/82, mass n 423102).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)