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Sez. 6, Sentenza n. 43540 del 19/09/2023 Cc. (dep. 26/10/2023) Rv. 285359 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE | Declaratoria di inammissibilità della richiesta - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285359-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale

dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)