diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 44854 del 23/09/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 261311 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Deducibilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261311-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, in quanto la violazione del divieto del "ne bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", salvo che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)