Sez. L, Sentenza n. 1905 del 15/03/1983 (Rv. 426758 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - NORMATIVA - COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO GIURIDICO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO - CONDIZIONI - DERIVAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI E DEBITI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE - NATURA RISARCITORIA DI UNO DEI DUE CREDITI - IDENTITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - NORMATIVA - COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO GIURIDICO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO - CONDIZIONI - DERIVAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI E DEBITI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE - NATURA RISARCITORIA DI UNO DEI DUE CREDITI - IDENTITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ.*
Le norme concernenti la compensazione - fra cui, in particolare, quella della non rilevabilità d'ufficio - riguardano l'ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale postula la autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, e non sono perciò applicabili quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto intercorso fra le stesse parti, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. A tal fine, l'identità del rapporto non è esclusa dal fatto che uno dei due crediti sia di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, e sia stato quantificato a seguito di apposito giudizio. (Conf 2968/82, mass n 420873; (Conf 2311/82, mass n 420192, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)