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Sez. L, Sentenza n. 2311 del 15/04/1982 (Rv. 420192 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE - PRESUPPOSTO - COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO GIURIDICO - NOZIONE - RECIPROCHE PRETESE DELLE PARTI DI UN UNICO RAPPORTO - ACCERTAMENTO CONTABILE DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420192-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE - PRESUPPOSTO - COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO GIURIDICO - NOZIONE - RECIPROCHE PRETESE DELLE PARTI DI UN UNICO RAPPORTO - ACCERTAMENTO CONTABILE DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ.*

Le norme concernenti la compensazione - anche in ordine alla disciplina processuale - riguardano l'ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma non sono applicabili quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse parti intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. (V 3440/75, mass n 377603; (Conf 2399/75, mass n 376267).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)