Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 07/11/2008 Cc. (dep. 05/12/2008) Rv. 242221 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Misura cautelare - Revoca modifica o estinzione - Ammissibilità del mezzo - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva: ne consegue che avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 del codice di rito, e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)