Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023 Cc. (dep. 11/04/2023) Rv. 284581 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Rigetto - Rimedio esperibile - Appello - Sussistenza - Ricorso "per saltum" in cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)