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Sez. 1, Sentenza n. 18963 del 10/04/2013 Cc. (dep. 30/04/2013) Rv. 256032 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Misura cautelare - Revoca modifica o estinzione - Ammissibilità del mezzo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256032-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti "lo status libertatis" non altrimenti impugnabili: ne consegue che avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 del codice di rito. (Nella specie l'imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della istanza con cui era stata chiesta la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; la Corte, qualificato il ricorso come appello, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)