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Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 Cc. (dep. 27/02/2017) Rv. 269418 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Rigetto - Rimedio esperibile - Appello - Sussistenza - Ricorso "per saltum" in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269418-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. (In applicazione del principio la Corte ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale, in funzione di giudice dell'appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)