Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 02/05/1983 (Rv. 427933 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ESPROPRIATO - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ESPROPRIATO - NECESSITÀ.*
L'indennità di espropriazione per pubblica utilità deve essere determinata con riferimento alla data del relativo decreto, ed ha natura di debito di valuta, sia per la parte originariamente fissata con il decreto, sia per la parte che venga successivamente liquidata dal giudice in esito all'opposizione contro la stima; essa non è, pertanto, suscettibile di adeguamento automatico per effetto della svalutazione verificatasi nelle more del giudizio, la quale può integrare solo ragione di maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ossia sulla base dell'allegazione e dimostrazione del pregiudizio dipendente dal sopravvenuto mutato potere d'acquisto della moneta. (Conf 4364/82, mass n 422344; (Conf 1756/82, mass n 419604; (Conf 830/82, mass n 418649; (Conf 2395/81, mass n 413156).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)