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Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 18/03/1982 (Rv. 419604 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ESPROPRIATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419604-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ATTRIBUZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ESPROPRIATO - NECESSITÀ.*

La sopravvenuta svalutazione monetaria non consente un automatico adeguamento dell'indennità di espropriazione, la quale integra un debito di valuta, ma può soltanto implicare il riconoscimento in favore del creditore di un maggior danno, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ.. pertanto, nel giudizio di opposizione avverso la stima della indennità espropriativa, deve escludersi la possibilità di rilevare l'incidenza di detta svalutazione, eventualmente anche con il ricorso a fatti notori od elementi presuntivi, qualora manchi un'espressa domanda dell'espropriato per l'attribuzione di quel maggior danno. (V 410/81, mass n 410876; (V 5275/79, mass n 401867; (V 1255/79, mass n 397479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)