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Sez. 1, Sentenza n. 9346 del 27/02/2007 Cc. (dep. 06/03/2007) Rv. 236376 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condizioni per la concessione - Termine di dieci anni di pena espiata - Pena cumulata comprensiva di una parte inflitta per delitto ostativo alla concessione - Scioglimento del cumulo per l'imputazione della pena espiata a quella inflitta per il delitto ostativo - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236376-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata, previsto dall'art. 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come condizione per la concessione dei permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, deve essere sciolto il cumulo, in modo da considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo e far decorrere il "dies a quo" per la concessione dei benefici dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena per tale reato ostativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)