diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1446 del 10/12/2009 Cc. (dep. 14/01/2010) Rv. 245954 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condizioni per la concessione - Cumulo materiale di pene in parte imputabili a reati ostativi - Periodo minimo di pena espiata - Criterio di determinazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2009-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245954-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione dei permessi-premio ai condannati il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi al beneficio, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)