Sez. 1, Sentenza n. 49364 del 26/11/2009 Cc. (dep. 22/12/2009) Rv. 245645 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condizioni per la concessione - Periodo minimo di pena espiata in caso di scissione del cumulo di pene inflitte per reati ostativi - Decorrenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata per la concessione dei permessi-premio ai condannati, in caso di scioglimento del cumulo comprensivo di pene talune delle quali inflitte per reati ostativi al beneficio, il "dies a quo" decorre dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena relativa ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)