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Sez. 1, Sentenza n. 19789 del 01/04/2008 Cc. (dep. 16/05/2008) Rv. 239991 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condizioni per la concessione - Termine di dieci anni di pena espiata - Pena cumulata da scindere per la presenza di parte imputabile a reati ostativi - Decorrenza del termine decennale - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239991-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata per la concessione dei permessi-premio ai condannati in caso di scioglimento del cumulo comprensivo di pene, talune delle quali inflitte per reati ostativi al beneficio, il "dies a quo" decorre dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena relativa al reato ostativo e non da quello di inizio della detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)